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D. 21/04/2004 n. 6l) l'art. 15-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra d'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste nell'attestazione e, pertanto, ove ciò non si verifichi occorre revisionare l'attestazione per quanto riguarda categorie e classifiche. Ciò precisato è anche da segnalare, quali utili premesse alla indicazione della documentazione per il rilascio dell'attestazione e dei criteri da impie gare per la verifica triennale, che nel sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) è presente fra l'altro: 1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (art. 11, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni); 2) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione assunto dall'Autorità; 3) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al ritiro o ridimensionamento dell'attestazione deciso delle SOA; 4) l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni che consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche nell'elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili acce dendo ad entrambi gli elenchi. Inoltre il modello di attestazione predisposto dall'Autorità contiene, fra l'al tro, la indicazione: 1) delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio attestazione in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata a seguito di variazioni minime cioè a seguito di: variazione della denominazione o ragione sociale; variazione della sede; variazione della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione di qualità; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a seguito dell'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni a seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.); di scadenza validità triennale; di effettuazione verifica triennale (qualora questa abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia (nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di scadenza validità quinquennale; 2) dell'esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità con la specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento; 3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e della classifica massima cui essa si riferisce. È poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita, oltre che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale da poter essere inserite in tempo reale nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da altre in corso di validità e, cioè, da quelle rilasciate a seguito di variazioni minime oppure in quanto sono state ritirate o ridimensionate dalle SOA. La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell'elenco delle imprese suddiviso per regioni la attestazione in corso di validità e lo storico delle attestazione sostituite nel tempo da quelle in corso di validità. Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l'ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l'impresa a partecipare alle gare sia nel caso il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non sono più validi e l'importo dell'appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza dell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza), sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza della validità triennale dell'attestazione e non risulta effettuata positivamente la verifica triennale della stessa. Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazione che le imprese devono presentare nonchè i criteri, le procedure e le attività che le SOA devono svolgere al fine della effettuazione della verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di espressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendenti dalle precisazioni stesse. 1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti: 1.1. certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti, all'amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnico oppure ai direttori tecnici; 1.2. certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del codice civile istituito presso le camere di commercio con l'indicazione in particolare di quale sia la specifica attività svolta dall'impresa; 1.3. comunicazione effettuata - ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 - dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto sottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto, della informazione «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ...» oppure, in alternativa, indicazione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, in calce al certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ...»; 1.4. certificato della cancelleria fallimentare; 1.5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dagli amministratori nonchè dal direttore tecnico o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione» o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze; 1.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonchè di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni. 2. I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea devono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi. 3. I documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto al numero 1, fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza. 4. Nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e suc- cessive modificazioni, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione nonchè si dovrà inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di mancato superamento della verifica di mantenimento dell'attestazione originaria. 5. Le SOA, ai fini della verifica triennale devono: 5.1. per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (requisiti d'ordine generale): 5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informatico operante presso l'Autorità, annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilascio dell'attestazione -tenendo conto, in particolare, che è da considerarsi errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato, anche quello che ha condotto alla non collaudabilità dei lavori oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni - e che, nel caso sussistono annotazioni riguardanti il fatto che l'impresa ha reso in gara oppure nel rilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso un anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto casellario; 5.1.2. verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, richiedendo, ai sensi del Decreto del Ministero della giustizia dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne, sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità professionale dell'impresa, traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive; 5.1.3. verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali - ivi compresi i versamenti alle Casse Edili per le imprese esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile - richiedendo all'I.N.P.S. oppure all'INAIL oppure ad una cassa Edile il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 22 novembre 2002, n. 266; 5.1.4. verificare l'inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico di iscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nel casellario informatico operante presso l'Autorità non vi siano informazioni in tal senso; 5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale e dichiarazione di qualità aziendale): |
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